Art. 11.
(Impedimento e incompatibilità).

      1. I membri del difensore civico sono sostituiti a cura dei Presidenti delle Camere nei casi di dimissioni o di morte, di impedimento permanente, di incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
      2. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, nonché attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Il difensore civico non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.